Cosa fare per registrare il proprio cane alla Banca dati Regionale (BDR) dell’anagrafe degli animali d’affezione?
Chi detiene un cane, è tenuto, pena sanzione, a registrarlo alla Banca dati regionale (BDR) dell’anagrafe degli animali d’affezione, entro i suddetti termini:
• Entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale: da parte del detentore della fattrice,
• Entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell’inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera.
In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
A PARTIRE DAL 1° MARZO 2015
Per la registrazione ci si potrà rivolgere esclusivamente ai veterinari pubblici delle Aziende per i Servizi Sanitari o a veterinari libero professionisti autorizzati e accreditati.
Pertanto, a partire dalla suddetta data, gli uffici anagrafe animali d’affezione dei Comuni non saranno più obbligati a iscrivere gli animali d’affezione nella Banca Dati regionale (BDR)
Il veterinario, libero professionista avrà l’onere di notificare (esclusivamente con posta ordinario o raccomandata, pec con firma digitale, o consegna a mano) un originale del modello 1 all’Ufficio anagrafe degli animali d’affezione del Comune di residenza del detentore solo dopo aver assolto alla registrazione dei dati obbligatori nella BDR, entro il termine previsto.
Il detentore del cane già registrato alla Banca dati regionale (BDR) ha l’obbligo di denunciare al
Comune di residenza presso l’Ufficio Anagrafe (tel. 0434/567678):
• lo smarrimento del cane entro cinque giorni,
• la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all’autorità giudiziaria entro cinque giorni;
• la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;
• la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
• la variazione di residenza entro trenta giorni;
• la comunicazione al Sindaco di impossibilità di detenere l’animale per seri e comprovati motivi entro dieci giorni.
Si precisa che il mancato rispetto dei termini previsti sarà perseguibile ai sensi di legge. (L.R. 20/2012 e s.m.i.) (sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00)Modulistica Anagrafe canina
L’ ordinanza nr. 39/2013 del 21.10.2013, emessa dal Comandante della Polizia Locale di Fontanafredda istituisce il divieto di ingresso agli animali che con le loro deiezioni possano insudiciare il terreno per la tutela dell’igiene pubblica, sulle aree verdi pubbliche, attrezzate per l’intrattenimento delle persone e/o con notevole flusso pedonale e sulle aree cimiteriali del Comune. Sono esclusi dal divieto gli animali addestrati per l’accompagnamento di disabili e coloro che portano con sè il materiale necessario alla asportazione della deiezione animale dal suolo pubblico. La stessa annulla e sostituisce le precedenti ordinanze sull’argomento.
Pagina aggiornata il 24/09/2024