INTERDIZIONE AREA CIRCOSTANTE IMMOBILE PERICOLANTE VIA MAZZINI 15 FONTANAFREDDA
Pubblicata il 27/12/2021
Il Sindaco con propria ordinanza n. 87 del 27 dicembre 2021
ORDINA
a coloro che risultano avere diritti reali sull’immobile oggetto della presente ordinanza:
di provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio della presente ordinanza, all’applicazione dei seguenti interventi nell’area interessata:
In caso di mancata osservanza della presente ordinanza, inoltre, il/i responsabile/i sarà/saranno denunciato/i all’Autorità Giudiziaria a norma dell’articolo 650 del c.p., quale/i inosservante/i a provvedimento dell’Autorità;
ORDINA
a coloro che risultano avere diritti reali sull’immobile oggetto della presente ordinanza:
di provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio della presente ordinanza, all’applicazione dei seguenti interventi nell’area interessata:
- di delimitazione dell’area con idonea recinzione delle aree circostanti l’edificio in cui si è riscontrato il cedimento di parti strutturali, apponendo la necessaria cartellonistica e segnaletica di indicazione di pericolo, al fine di garantire la massima tutela della sicurezza e della salute delle persone, nonché la messa in sicurezza statica dello stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’affissione della presente ordinanza e relativa pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
- di pulizia e disinfestazione del guano presente all’interno del fabbricato, comprese le zone sottostanti ed adiacenti allo stesso edificio (marciapiedi, cortile interno e locali/depositi annessi);
- di chiusura fisica dei varchi di accesso dei colombi al fabbricato abbandonato, che versa in condizioni di degrado e che viene usato quale sito riproduttivo o dormitorio generando situazioni critiche sotto il profilo igienico-sanitario, con l’installazione di reti (o pannelli) alle finestre di maglia e materiale adeguati e di filamenti multi aghi, ove necessario, per impedire la posa dei volatili; si precisa che gli accessi devono essere occlusi lungo il profilo esterno dell’edificio in maniera tale di evitare che gli stessi possano sostare sulle soglie;
In caso di mancata osservanza della presente ordinanza, inoltre, il/i responsabile/i sarà/saranno denunciato/i all’Autorità Giudiziaria a norma dell’articolo 650 del c.p., quale/i inosservante/i a provvedimento dell’Autorità;
Allegati
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