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INTERDIZIONE AREA CIRCOSTANTE IMMOBILE PERICOLANTE VIA MAZZINI 15 FONTANAFREDDA

Pubblicata il 27/12/2021

Il Sindaco con propria ordinanza n. 87 del 27 dicembre 2021

ORDINA
 
a coloro che risultano avere diritti reali sull’immobile oggetto della presente ordinanza:
di provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio della presente ordinanza, all’applicazione dei seguenti interventi nell’area interessata:
  • di delimitazione dell’area con idonea recinzione delle aree circostanti l’edificio in cui si è riscontrato il cedimento di parti strutturali, apponendo la necessaria cartellonistica e segnaletica di indicazione di pericolo, al fine di garantire la massima tutela della sicurezza e della salute delle persone, nonché la messa in sicurezza statica dello stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’affissione della presente ordinanza e relativa pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
  • di pulizia e disinfestazione del guano presente all’interno del fabbricato, comprese le zone sottostanti ed adiacenti allo stesso edificio (marciapiedi, cortile interno e locali/depositi annessi);
  • di chiusura fisica dei varchi di accesso dei colombi al fabbricato abbandonato, che versa in condizioni di degrado e che viene usato quale sito riproduttivo o dormitorio generando situazioni critiche sotto il profilo igienico-sanitario, con l’installazione di reti (o pannelli) alle finestre di maglia e materiale adeguati e di filamenti multi aghi, ove necessario, per impedire la posa dei volatili; si precisa che gli accessi devono essere occlusi lungo il profilo esterno dell’edificio in maniera tale di evitare che gli stessi possano sostare sulle soglie;
Considerata l’imminente e perdurante possibilità di crollo ed il conseguente pericolo per l’incolumità pubblica, si avvisa sin d’ora che, qualora non si provveda ad eseguire autonomamente quanto ordinato, gli interventi suddetti saranno eseguiti d’ufficio dal Comune di Fontanafredda, con addebito di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per tali adempimenti a coloro che risulteranno avere diritti reali verso l’immobile oggetto della presente.
In caso di mancata osservanza della presente ordinanza, inoltre, il/i responsabile/i sarà/saranno denunciato/i all’Autorità Giudiziaria a norma dell’articolo 650 del c.p., quale/i inosservante/i a provvedimento dell’Autorità;

 

Allegati

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Allegato ORDINANZA SINDACALE N. 87 2021.pdf 268.54 KB

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