Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia

Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia

La Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, è stata recentemente modificata introducendo alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo volte a rafforzare le garanzie del privato contro l’eventuale ritardo dell’Amministrazione nel provvedere. E’ stato infatti previsto l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché l’individuazione ed il riconoscimento della conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile.
In particolare, il comma 9 bis dell’art. 2, della legge, nella configurazione risultante dopo le modifiche intervenute, prevede una misura di pianificazione organizzativa in base alla quale, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, l’organo di governo deve individuare, tra le figure apicali, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Secondo la prospettiva del legislatore, l’introduzione a regime di un potere sostituivo attribuisce al privato, prima del ricorso all’eventuale azione giudiziale, un ulteriore strumento esperibile a garanzia dell’effettività dell’azione amministrativa.
La Giunta Comunale, con proprio atto n. 134 del 02/07/2012, ha individuato il Segretario Generale del Comune, Avv. Angelo Raffaele Petrillo, quale soggetto titolare del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241; nella stessa deliberazione sono esplicitati gli effetti conseguenti a tale misura organizzativa.

Deliberazione Giunta 134 2012Esercizio potere esecutivo

Relazione fine esercizio 2012 su esercizio potere sostitutivo


Accesso civico

L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:

  1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al  medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a  quanto  richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

Che cos’è l’accesso civico?

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1 legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:

• in allegato, via mail, all’indirizzo info@comune.fontanafredda.pn.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;

• di persona, presentando all’ufficio protocollo del comune di Fontanafredda sito a Vigonovo in Via Puccini n. 8 il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido

Nel link che segue il modulo per l’istanza di accesso civico

Titolare del potere sostitutivo (di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:

Avv. Angelo Raffaele Petrillo (Segretario Generale); posta elettronica: segretario@comune.fontanafredda.pn.it

Recapito telefonico: Sig.ra Raffaella Zambon 0434/567665

Modulo istanza accesso civico

Pagina aggiornata il 24/09/2024

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