Comune di Fontanafredda
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Trasparenza rifiuti

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Art. 22
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. E’disposta l’esenzione per i locali posseduti, occupati o detenuti a qualsiasi titolo da utenti che
versino in condizioni di provata ed assoluta indigenza, da valutarsi caso per caso da parte della
Giunta Municipale sulla base di apposita relazione redatta dai Servizi Sociali; l’esenzione decorre
dall’anno in cui viene adottato l’atto deliberativo e avrà validità fino a revoca disposta per il venir
meno delle condizioni di indigenza;
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi
commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche,
hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al 50% qualora la durata dei lavori sia protragga per
oltre sei mesi; la durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La
riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello
predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse, diverse dai
proventi del presente tributo, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, oppure possono
essere inserite nel piano finanziario e, quindi, addossate agli altri soggetti passivi del tributo.

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